Il “Superbonus 110%” è legge

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 luglio scorso la conversione in Legge, la n.77 del 17 luglio 2020, del Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020, detto “Decreto Rilancio”.

Il percorso parlamentare ha portato alcune novità rispetto alla prima stesura del decreto legge, confermando il “Superbonus” del 110%, applicabile per le spese sostenute tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

Della detrazione possono beneficiare condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, cooperative, onlus e associazioni. Le persone fisiche possono usufruire del “Superbonus” per gli interventi realizzati al massimo su due unità immobiliari.

Sono esclusi gli interventi su immobili di categoria A/1, A/8 e A/9.

   Parete con cappotto esterno

Sono ammessi al “Superbonus” gli interventi di:

  • isolamento termico sulle superfici opache verticali, orizzontali e oblique (almeno il 25% della superficie disperdente lorda);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • efficientamento energetico di cui all’art.14 DL n.63/2013 (“Ecobonus”) se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra indicati.

Gli interventi dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi e conseguire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, della classe energetica più alta.