Sanatorie urbanistico-edilizie

L’inosservanza delle disposizioni normative in materia edilizia, ovvero in assenza di titoli abilitativi, comporta che la stessa attività sia classificata come abusiva.

L’inosservanza normativa può riferirsi a norme sia di legge e regolamenti, sia di strumenti urbanistici.

Gli abusi possono essere formali, se compiuti in assenza o difformità del titolo abilitativo, o sostanziali, se compiuti in difformità di norme, prescrizioni, modalità esecutive stabilite nei titoli.

Quando venisse accertata l’esecuzione di opere non conformi, l’ufficio competente invia comunicazione all’Autorità giudiziaria e adotta i provvedimenti conseguenti, in base alla tipologia di abuso edilizio riscontrato.

Gli abusi edilizi, sotto il profilo amministrativo, non si prescrivono.

E’ perciò importante sapere che, nel caso di interventi realizzati in assenza o in difformità di permesso di costruire, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 3, 34 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, si può ottenere un Permesso in Sanatoria se le opere sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso e sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria (rif. art. 36, comma 1 DPR 380/2001).