Planimetrie catastali: nuove istruzioni per il rilascio

La Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e Pubblicità Immobiliare ha diramato nuove istruzioni circa le modalità di rilascio delle planimetrie catastali riferite a stadi non più attuali e ad unità immobiliari soppresse.

Le richieste di rilascio delle planimetrie, sono trattate secondo le seguenti modalità:

  • per le planimetrie depositate presso archivi catastali esclusivamente su supporto cartaceo e relative a stadi superati o soppressi della unità immobiliare, comunque presenti nell’archivio censuario informatizzato, l’ufficio procede, a fronte di motivata richiesta, dapprima al rilascio della copia conforme secondo le modalità previste per le certificazioni, previo pagamento del tributo speciale e dell’imposta di bollo, nel rispetto delle tariffe vigenti. Contestualmente provvede alla rasterizzazione dell’immagine e alla relativa associazione all’identificativo presente nella banca dati censuaria. Tale procedimento non richiede il calcolo dei poligoni;
  • per le planimetrie cartacee relative a stadi superati o soppressi della u.i., correlate a periodi antecedenti alla data di impianto meccanografico e richiamate solo nei modelli 55 (scheda di partita), il rilascio della copia avviene sempre a fronte di motivata richiesta, in modalità differita, previo pagamento del tributo speciale e dell’imposta di bollo . Per tale tipologia di elaborati grafici non si procede alla rasterizzazione dell’immagine, in quanto non risulta meccanizzabile il correlato stadio dell’unità immobiliare negli atti censuari;
    per le planimetrie presenti nella banca dati informatizzata, riferite all’ultimo stadio, si prosegue secondo la prassi ordinaria;
  • per le planimetrie reperibili esclusivamente in formato cartaceo riferite all’ultimo stadio, si evade la richiesta pervenuta senza onere alcuno per il richiedente, eseguendo preliminarmente d’ufficio la rasterizzazione dell’immagine;
  • per le planimetrie presenti nella banca dati informatizzata riferite ad uno stadio superato o soppresso, si procede con il rilascio gratuito secondo le modalità sopra richiamate.

Le planimetrie catastali riferite ad unità immobiliari soppresse possono essere rilasciate solo ai soggetti che al momento della soppressione della unità immobiliare vantavano diritti di godimento sulla unità immobiliare (in genere, a chi ha legittimo interesse e soggetti riconducibili alle unità immobiliari derivate da quelle oggetto di soppressione).

Un milione di avvisi dell’Agenzia delle Entrate per i fabbricati rurali

I fabbricati rurali, capaci di rendita autonoma, dovevano essere iscritti al Catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 come previsto dalla legge 214/2011 (conversione del DLgs 201/2011 art.13 comma 14 ter).

Per questo l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che nei prossimi mesi avviserà i proprietari inadempienti, sollecitandoli a provvedere incaricando un professionista abilitato che dovrà presentare agli uffici del Territorio gli atti di aggiornamento cartografico e catastale, con un notevole risparmio sulle sanzioni dovute.

Restano esclusi dagli obblighi di accatastamento i fabbricati di cui all’art.3 comma 3 del DM 2 gennaio 1998 n.28.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile effettuare la ricerca delle particelle che devono essere aggiornate (link)