Plusvalenze immobiliari: imposta sostitutiva all’11%

La Legge di stabilità 2020, ha riproposto la possibilità di affrancare, entro il 30 giugno 2020, i valori di terreni agricoli e edificabili al 1 gennaio 2020.

Affrancare un nuovo valore iniziale, significa a volte ridurre considerevolmente le plusvalenze immobiliari che deriverebbero dalla cessione di questi beni e quindi le imposte sui redditi, poiché le plusvalenze sono tassate con le aliquote ordinarie o, a richiesta dal notaio all’atto della cessione con imposta sostitutiva del 26% (del 20% fino al 31 dicembre 2019).

L disciplina della rivalutazione del valore iniziale consiste nel far redigere una perizia giurata che stabilisca il valore del bene immobile al 1 gennaio 2020 e versare una imposta sostitutiva del 11% (nel caso di pagamento rateale, mediante il versamento della prima rata) entro il 30 giugno 2020.

La procedura di rideterminazione del valore, con conseguente applicazione dell’imposta sostitutiva del 11%, si applica anche ai diritti edificatori di cui all’art. 5 del D.L. 70/2011, ossia ai diritti i cui atti costitutivi, modificativi e traslativi possono essere trascritti nei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2643, c. 1, n. 2bis, del Codice civile.