utili chiarimenti dalla Regione

Regione Lombardia ha pubblicato lo scorso 24 luglio una interessante circolare, la 20 luglio 2017 n.10, chiarificatrice dei diversi titoli edilizi.
Partendo dalla giurisprudenza consolidata che assegna allo Stato il compito di definire le diverse categorie di intervento edilizio, si considera superata la declatoria degli interventi dettata dalla Legge regionale 12/2005 a favore dei contenuti del DPR 380/2001.
Gli interventi edilizi sono pertanto assoggettati solo alle seguenti fattispecie:
– Attività edilizia libera senza titolo abilitativo e Comunicazione di inizio lavori (CIL);
– Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
– Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
– Permesso di costruire (PdC);
– Permesso di costruire convenzionato;
– SCIA alternativa al permesso di costruire.
Nella circolare si chiarisce come sia da considerarsi superarata la DIA (Denuncia di Inizio Attività) ancora prevista dalla LR 12/2005.
Vengono inoltre date delucidazioni sui mutamenti della destinazione d’uso e sul recupero dei sottotetti.

Resta, da parte di chi come me opera nel settore da qualche anno, l’amara considerazione che da quando si sono introdotte le “leggi di semplificazione“, in realtà si sia prodotta, involontariamente o no, una gran confusione sostituendo a due titoli edilizi, autorizzazione e concessione, una marea di titoli e procedure che forse, finalmente dopo 16 anni, vanno ricomponendosi.

Novità in Lombardia per vani seminterrati e sottotetti

La regione Lombardia ha recentemente promulgato due nuove leggi sul “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti” (Legge regionale 10 marzo 2017 – n. 7) e sul recupero dei sottotetti esistenti (modificando la L.R. 12/2005 all’interno della Legge regionale di semplificazione 26 maggio 2017 – n.15).

Recupero dei vani e locali seminterrati

La legge consente il recupero, ai fini residenziali, commerciali e terziari, dei vani seminterrati, legittimamente realizzati.

L’altezza dei locali è derogata a 2,40 m, mentre i requisiti aero-illuminanti possono essere assicurati sia mediante opere edili, sia mediante impianti e attrezzature tecnologiche.

La legge definisce anche agevolazioni e obblighi per il recupero. I comuni entro il 25 luglio avevano l’obbligo di deliberare le zone escluse dall’applicazione della legge.

Recupero dei sottotetti

Con il nuovo provvedimento, sono recuperabili ai fini abitativi i sottotetti esistenti (agibilità) da almeno tre anni (in precedenza, 5).

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vengono riferiti alla ristrutturazione e non più alla nuova costruzione. Per la prima casa, fino a 40 mq di sottotetto, non è dovuto il costo di costruzione.