Plusvalenze immobiliari: imposta sostitutiva all’11%

La Legge di stabilità 2020, ha riproposto la possibilità di affrancare, entro il 30 giugno 2020, i valori di terreni agricoli e edificabili al 1 gennaio 2020.

Affrancare un nuovo valore iniziale, significa a volte ridurre considerevolmente le plusvalenze immobiliari che deriverebbero dalla cessione di questi beni e quindi le imposte sui redditi, poiché le plusvalenze sono tassate con le aliquote ordinarie o, a richiesta dal notaio all’atto della cessione con imposta sostitutiva del 26% (del 20% fino al 31 dicembre 2019).

L disciplina della rivalutazione del valore iniziale consiste nel far redigere una perizia giurata che stabilisca il valore del bene immobile al 1 gennaio 2020 e versare una imposta sostitutiva del 11% (nel caso di pagamento rateale, mediante il versamento della prima rata) entro il 30 giugno 2020.

La procedura di rideterminazione del valore, con conseguente applicazione dell’imposta sostitutiva del 11%, si applica anche ai diritti edificatori di cui all’art. 5 del D.L. 70/2011, ossia ai diritti i cui atti costitutivi, modificativi e traslativi possono essere trascritti nei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2643, c. 1, n. 2bis, del Codice civile.

I beni significativi nel recupero edilizio

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 12 luglio 2018, fornisce chiarimenti sulla disciplina dei beni significativi.

In base al DM 29.12.99 i beni significativi sono (l’elenco è tassativo):

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

Ai beni significativi, l’aliquota IVA del 10% applicabile per le prestazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

Condizione indispensabile per l’applicazione dell’IVA agevolata è che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione (i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad Iva con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria).

In vigore le nuove NTC 2018

Sono entrate in vigore ieri, 22 marzo, le nuove Norme Tecniche delle Costruzioni.

Le nuove norme erano state approvate con il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 e pubblicate al n.42, serie ordinaria n.8, della Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio scorso.

Rispetto alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, il testo normativo è stato parzialmente rivisto, integrato e aggiornato.

La nuova norma è entrata in vigore indipendentemente dalla Circolare con le istruzioni applicative che non è stata emanata. Pertanto, a giudizio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,  si potranno seguire le indicazioni riportate nella precedente Circolare del 2009 per quanto non in contrasto con quanto riportato nel nuovo DM 17.01.2018.

In base all’art.2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, è possibile continuare ad applicare le previgenti norme tecniche nelle opere private, fino al termine dei lavori e al relativo collaudo statico, qualora le opere strutturali siano in corso di esecuzione ovvero siano provviste dell’attestazione di deposito del progetto esecutivo delle strutture, secondo le disposizioni vigenti.

 

Dichiarazione di successione cartacea fino al 31 dicembre 2018

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n.305134 del 28 dicembre scorso, ha prorogato a fine anno la possibilità di utilizzare fino a fine anno in corso i modelli cartacei (modello 4) per la presentazione della dichiarazione di successione.

Con il 2019 sarà invece obbligatorio ricorrere al software già predisposto e all’invio telematico.

La presentazione della dichiarazione di successione è un obbligo di eredi, legatari, esecutori testamentari ecc. che deve essere assolto entro 12 mesi dalla apertura della successione (data dal decesso).

Se non ci sono beni immobili o diritti reali su di essi, e il patrimonio attivo non supera i 100.000 euro ed è devoluto al coniuge e ai parenti in linea retta, non vi è obbligo di dichiarazione di successione.